
La possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo è stata introdotta, o meglio ampliata, dall’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2. Tale opportunità, infatti, anche se in maniera molto limitata, era già presente nella normativa in vigore.
L'articolo 6 del Dpr 633/72, quello dell’IVA, individua il momento nel quale l'IVA diventa esigibile per l'erario. Il primo comma prevede che, per le cessioni di beni immobili, l'operazione si intende effettuata nel momento della stipula del contratto, mentre per i beni mobili vale la semplice consegna o spedizione. Per le prestazioni di servizi il comma 3 stabilisce, invece, che queste si intendono effettuate nel momento del pagamento delle medesime. Il comma 5, infine, stabilisce che l'imposta diventa esigibile con riferimento ai momenti di effettuazione delle operazioni così come sopra indicati. In determinate operazioni, quali le cessioni di determinati prodotti farmaceutici e le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato, alle ASL, alle Camere di Commercio, ecc, tuttavia è prevista l’esigibilità all’atto del pagamento effettivo dei relativi corrispettivi. Su questa base è intervenuto, in via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, l’articolo 7 del decreto legge 185/2008. Con tale norma, infatti, l'imposta diviene in generale esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti IVA ovvero nell'esercizio di impresa, arte e professione, con esclusione, quindi, dell'IVA incassata dai consumatori finali. Questa novità legislativa, dovrebbe essere presa, a nostro avviso, come un’opportunità, principalmente per le piccole e medie imprese, o anche per aziende in difficoltà dal punto di vista della liquidità, infatti, questo permetterebbe un differimento dell’esazione dell’imposta nel momento dell’effettivo incasso da parte del cliente. In caso di opzione, infatti, l'IVA relativa all'operazione può essere portata "a debito" nel mese o trimestre in cui avviene l'incasso anziché nel mese o trimestre in cui l'operazione si considera "effettuata". Alla facoltà del cedente/prestatore di versare l'IVA solo dopo il pagamento della fornitura corrisponde il divieto dell'acquirente di poter esercitare la detrazione del tributo prima dell'avvenuto pagamento. In caso contrario, infatti, si verificherebbe uno svantaggio per l'Erario. Poiché l'applicazione del regime "IVA per cassa" dipende esclusivamente dall'apposizione di una annotazione, il cessionario/committente deve astenersi dall'operare la detrazione, fino al pagamento del corrispettivo o al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, con riguardo a tutte le fatture che rechino tale indicazione. C’è da evidenziare, quindi, che nel caso in cui un'operazione dovesse essere regolata per contanti (o con modalità non tracciabili), il collegamento tra pagamento e detrazione dell'imposta può indurre il cedente a sostenere di non aver ricevuto il corrispettivo, in modo da evitare il versamento dell'IVA, a fronte di un'opposta posizione del cessionario, portatore di un interesse concorrente, a sostegno dell'adempimento della propria obbligazione, al fine di salvaguardare il diritto a detrazione, creando, conseguentemente, un conflitto di interessi tra i due. Il differimento dell'esigibilità, tuttavia, ha il limite temporale, come accennato precedentemente, in un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, che però non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima della scadenza dell'anno, sia stato interessato da procedure concorsuali o esecutive. La norma, poi, dispone che il differimento dell'esigibilità non si applica nei seguenti casi: il cedente o prestatore si avvale di "regimi speciali" di applicazione dell'imposta (ad esempio, regime agricolo, agenzie di viaggi, del margine, eccetera) le cessioni o le prestazioni sono effettuate nei confronti di soggetti che operano secondo il principio dell'inversione contabile (reverse charge). Se l'operazione può essere soggetta al differimento dell'esigibilità, la circostanza dovrà essere annotata, come precedentemente accennato, sulla fattura con indicazione della norma di riferimento. Nello specifico si dovrà apporre in fattura per manifestare la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008”. In mancanza di tale annotazione, l'imposta è esigibile secondo le norme di carattere generale esposte all'inizio. I contribuenti possono applicare il regime “IVA di cassa” anche solo per alcune operazioni. Se il pagamento dovesse avvenire in modo parziale, l'imposta diventa esigibile ed è detraibile, quindi, per un importo corrispondente al rapporto tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. Nel caso di superamento della soglia di 200.000 euro, le operazioni effettuate successivamente non potranno fruire del regime dell'esigibilità differita. Tuttavia, il superamento della soglia non ha valore retroattivo e, quindi, le operazioni effettuate precedentemente possono continuare a beneficiare del differimento. Ovviamente, qualora il soggetto passivo continui ad applicare il regime "IVA per cassa" dopo aver superamento il limite previsto dal decreto l'Ufficio potrà contestare la violazione di omesso versamento relativamente al tributo non computato a debito nel mese o trimestre di effettuazione dell'operazione. Dal punto di vista contabile, quindi, L'IVA per cassa introduce alcune complicazioni. La gestione delle fatture, e il conseguente controllo del rispetto del volume d'affari che legittima la fruizione del differimento, necessita il monitoraggio costante per rispettare predetto tetto. Ciò implica la necessità di introdurre nella prassi aziendale il monitoraggio dell'evoluzione del fatturato in rapporto al predetto tetto, elemento la cui dinamica non risulta peraltro agevole da osservare. Studio Francone Sozzo
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